IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nell'ambito del proc. n. 216/2003 R.G.N.R. (proc. n. 4233/2006 Reg. G.i.p.) nei confronti di Benvenuti Miriam, imputata per art. 368 c.p., commesso in data 21 luglio 1999 e 25 agosto 1999, con recidiva reiterata ed infraquinquennale. Esaminata la richiesta del difensore avv. Stefano Belli, il quale chiedeva per la propria assistita una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato contestato; Acquisito il parere del p.m. dott. Laura Canovai; P r e m e s s a In sede di udienza preliminare, in data 23 gennaio 2007, il difensore rilevava che, in base alla nuova normativa sulla prescrizione, introdotta con legge n. 251/2005 (applicabile al procedimento de quo poiche' non vi e' stata ancora la dichiarazione di apertura del dibattimento), il reato di calunnia contestato alla propria assistita doveva dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione, essendo trascorso i] termine massimo stabilito ex art. 161 secondo comma c.p. (aumento di un quarto rispetto al termine di sei anni) e cioe' sette anni e sei mesi. Tuttavia non poteva giungersi a questo risultato (piu' favorevole alla propria assistita) perche' era stata contestata la recidiva reiterata infraquinquennale, la quale fa scattare l'aumento di un quarto della pena edittale massima. Chiedeva pertanto sollevarsi questione di legittimita' costituzionale per contrasto della norma citata (art. 161 secondo comma c.p. nuova formulazione) con gli art. 3, 1 3, 25, 27 della Costituzione. R i l e v a n z a Alla stregua di quanto premesso la questione e' rilevante nel procedimento de quo, in quanto se operasse l'ordinario termine massimo di prescrizione, senza l'aumento di un quarto, si imporrebbe una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, quantomeno con riferimento al reato di calunnia commesso in data 21 luglio 1999. Non manifesta infondatezza Contrasto con l'art. 3 della Cost. La norma citata (la quale e' stata modificata dall'art. 6, commi 1-4 della legge n. 251/2005) determina il tempo necessario a prescrivere per imputati incensurati (aumento di un quarto), imputati con recidiva infraquinquennale o specifica (aumenento della meta), imputati recidivi plurimi (aumento di due terzi), imputati dichiarati delinquenti abituali o professionali (aumento del doppio). In definitiva la norma fa dipendere i differenti termini massimi di prescrizione non dalla gravita' oggettiva del fatto bensi' dallo status soggettivo dell' imputato, cosi' determinando un ritorno al «diritto penale d'autore» ed introducendo una discriminazione assai pericolosa che finisce per pregiudicare gli autori di reati bagatellari ma commessi con continuita' rispetto ai c.d. reati dei colletti bianchi.